Art. 2.
(Attribuzioni).

      1. L'Osservatorio svolge funzioni di supporto e di promozione degli interessi della ricerca in generale nonché di sostegno e di incentivazione alla ricerca per sostenere l'attività di ricercatori singoli e associati. Sono definiti ricercatori, ai fini della presente legge, gli inventori e i soggetti che, in vario modo, propongono prodotti dell'ingegno.
      2. All'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si provvede attraverso l'utilizzo di un fondo speciale appositamente istituito e alimentato ai sensi dell'articolo 13.
      3. Il fondo speciale è gestito dal consiglio dell'Osservatorio di cui all'articolo 7.
      4. Il consiglio attua le finalità di cui al comma 1:

          a) mediante l'utilizzazione del 60 per cento delle disponibilità del fondo speciale calcolato sulle entrate nette dell'anno precedente relative a:

              1) contributi o totale presa in carico delle spese per la realizzazione di prototipi;

 

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              2) contributi o totale presa in carico delle spese per l'estensione all'estero dei brevetti italiani;

          b) mediante l'utilizzazione del 20 per cento della disponibilità del fondo speciale calcolato sulle entrate nette dell'anno precedente:

              1) per sovvenzioni a riviste e a giornali specializzati in materia di invenzioni e di brevetti;

              2) per sovvenzioni a singoli inventori, previa richiesta attestante validi programmi di lavoro.

          c) attraverso l'utilizzo della restante disponibilità a copertura delle spese inerenti l'attività dell'Osservatorio e delle relative spese di rappresentanza.

      5. Le decisioni del consiglio sono definitive e immediatamente operative.
      6. Per il raggiungimento dei propri scopi l'Osservatorio può promuovere, realizzare e gestire strutture e infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, di altri soggetti pubblici e privati, di organismi anche associativi, di enti, consorzi e società. Può altresì costituire aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato.
      7. L'Osservatorio può:

          a) promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra ricercatori e tra ricercatori e imprese;

          b) predisporre e promuovere contratti tipo tra ricercatori e imprese;

          c) promuovere forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti.

      8. L'Osservatorio si può costituire parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro la tutela del diritto ai brevetti.
      9. L'Osservatorio può formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali sulle

 

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questioni che comunque interessano i ricercatori.